Art. 28 
 
 
                     Revocazione della confisca 
 
  1. La revocazione della  decisione  definitiva  sulla  confisca  di
prevenzione puo' essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo
630 del codice di procedura penale: 
    a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla
conclusione del procedimento; 
    b) quando i  fatti  accertati  con  sentenze  penali  definitive,
sopravvenute o conosciute in epoca successiva  alla  conclusione  del
procedimento di prevenzione, escludano in modo  assoluto  l'esistenza
dei presupposti di applicazione della confisca; 
    c)  quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata  motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base  di  atti  riconosciuti
falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di  un  fatto  previsto  dalla
legge come reato. 
  2. In ogni caso, la revocazione puo' essere richiesta solo al  fine
di   dimostrare   il   difetto   originario   dei   presupposti   per
l'applicazione della misura. 
  3.  La  richiesta  di  revocazione   e'   proposta,   a   pena   di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui  si  verifica  uno
dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri  di  non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 
  4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte  d'appello
trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinche'
provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  630  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 630. Casi di revisione. 
              1. La revisione puo' essere richiesta: 
              a) se i fatti stabiliti a fondamento della  sentenza  o
          del decreto penale di condanna non possono conciliarsi  con
          quelli stabiliti in un'altra sentenza  penale  irrevocabile
          del giudice ordinario o di un giudice speciale; 
              b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno
          ritenuto la sussistenza del reato a carico  del  condannato
          in  conseguenza  di  una  sentenza  del  giudice  civile  o
          amministrativo, successivamente revocata, che abbia  deciso
          una delle  questioni  pregiudiziali  previste  dall'art.  3
          ovvero una delle questioni previste dall'art. 479; 
              c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si  scoprono
          nuove prove che, sole  o  unite  a  quelle  gia'  valutate,
          dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma
          dell'art. 631; 
              d) se e' dimostrato che la condanna  venne  pronunciata
          in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio  o  di  un
          altro fatto previsto dalla legge come reato.".