Art. 28 
 
            Semplificazione dei procedimenti agevolativi 
                         di «Industria 2015» 
 
  1. Le agevolazioni concesse in favore  dei  programmi  oggetto  dei
progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma  842
della legge 27 dicembre 2006  n.  296  sono  revocate  qualora  entro
diciotto mesi dalla  data  del  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni  non  sia  stata  avanzata  almeno  una   richiesta   di
erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di  investimento
per  i  quali,  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente
decreto-legge, sia stato gia' emanato il  predetto  provvedimento  di
concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per  stato
di avanzamento deve essere presentata entro il termine  di  sei  mesi
dalla predetta data di entrata in  vigore,  fatto  salvo  il  maggior
termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente. 
  2. Le imprese titolari dei progetti di  cui  al  comma  1  decadono
dalle agevolazioni  concedibili  qualora,  decorsi  60  giorni  dalla
richiesta  formulata  dal  soggetto  gestore  degli  interventi,  non
provvedano   a   trasmettere   la   documentazione   necessaria   per
l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
  3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  le  necessarie
misure anche di  carattere  organizzativo  volte  a  semplificare  ed
accelerare le  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine  lo
stesso  Ministero  provvede  ad  emanare  specifiche  direttive   nei
confronti del soggetto gestore degli interventi.