Art. 28 
 
  1. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  le
parole:  «semplice  delle  quote  millesimali   rappresentate   dagli
intervenuti in assemblea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti  almeno  un  terzo
del valore dell'edificio». 
  2. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  le
parole: «l'assemblea di condominio decide a  maggioranza,  in  deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'assemblea di  condominio  delibera  con  le  maggioranze
previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile». 
 
          Note all'art. 28: 
              Si riporta il testo dell'articolo  26,  commi  2  e  5,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme  per  l'attuazione
          del Piano energetico nazionale in materia di uso  razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge
          qui pubblicata: 
              "Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
          edifici e di impianti. 
              (Omissis). 
              2. Per gli interventi sugli edifici  e  sugli  impianti
          volti   al   contenimento   del   consumo   energetico   ed
          all'utilizzazione   delle   fonti   di   energia   di   cui
          all'articolo 1,  individuati  attraverso  un  attestato  di
          certificazione  energetica  o   una   diagnosi   energetica
          realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
          condominiali sono valide se  adottate  con  la  maggioranza
          degli intervenuti, con un numero di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
              (Omissis). 
              5. Per le innovazioni relative all'adozione di  sistemi
          di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
          il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
          al  consumo  effettivamente  registrato,   l'assemblea   di
          condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
          comma dell'articolo 1120 del codice civile. 
              (Omissis).".