Art. 28.
          (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

   1.  AL  fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di  funzionamento  delle
amministrazioni   pubbliche,   di  incrementarne  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
interessato,  individua  gli  enti  pubblici,  le amministrazioni, le
agenzie  e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di
garanzia   di   diritti   di   rilevanza  costituzionale,  finanziati
direttamente  o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di
altri  enti  pubblici, disponendone la trasformazione in societa' per
azioni   o   in   fondazioni   di   diritto  privato,  la  fusione  o
l'accorpamento  con enti od organismi che svolgono attivita' analoghe
o  complementari,  ovvero  la  soppressione  e messa in liquidazione,
sentite  le  organizzazioni  sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale.
   2.  Dalle  trasformazioni  o  soppressioni  di cui al comma 1 sono
esclusi  gli  enti,  gli  istituti,  le agenzie e gli altri organismi
pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza
   sociale;
b) sono  essenziali  per  le  esigenze  della  difesa o la cui natura
   pubblica e' garanzia per la sicurezza;
c) svolgono  funzioni  di  prevenzione  e  vigilanza  per  la  salute
   pubblica.

   3.  Gli  schemi  dei  regolamenti  di  cui al comma 1 del presente
articolo,  al  comma  5  dell'articolo  29  e  all'articolo  33  sono
trasmessi   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
competenti  Commissioni. Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni
dalla   data   di   trasmissione  degli  schemi  di  regolamento.  Le
Commissioni  possono  richiedere  una  sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio'  si  renda necessario per la complessita' della materia o per il
numero  di  schemi  di  regolamento  trasmessi  nello  stesso periodo
all'esame delle Commissioni.
   4.  Qualora  sia  richiesta,  ai sensi del comma 3, la proroga per
l'adozione  del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia
concessa,  i  termini  per  l'emanazione dei regolamenti previsti dal
comma  1  sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al
comma  3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo
periodo  del  medesimo comma 3, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
   5.  La  trasformazione  di  cui  al  comma  1  e' subordinata alla
verifica che i servizi siano piu' proficuamente erogabili al di fuori
del settore pubblico.
   6.  Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si
provvede  con  le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni.
   7.  Tutti  gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
   8.   La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  in  via
sperimentale,  sentite le regioni interessate, anche agli istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere scientifico, ferma restando la natura
pubblica  degli  istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
   9.   I   bilanci  consuntivi  delle  Autorita'  indipendenti  sono
annualmente  pubblicati  in  allegato  allo Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
   10.  La  disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti
connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e
dalle province autonome.
   11.  Gli  enti  competenti,  nell'esercizio  delle  funzioni e dei
compiti  in  materia  di  approvvigionamento  idrico primario per uso
plurimo  e  per  la  gestione delle relative infrastrutture, opere ed
impianti,  possono  avvalersi  degli  enti preposti al prevalente uso
irriguo  della  risorsa  idrica  attraverso  apposite  convenzioni  e
disciplinari tecnici.
 
             Note all'art. 28:
                 -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  2,  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
                 "2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
                 - Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e'
          il  seguente: "Soppressione e messa in liquidazione di enti
          di  diritto  pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
          costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello Stato e comunque
          interessanti la finanza statale" (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325).
                 -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto legislativo
          30 giugno  1993,  n.  269  (Riordinamento degli istituti di
          ricovero  e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.
          1,  comma  1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421) e' il seguente:
                 "Art.  1.  (Natura e finalita). - 1. Gli istituti di
          ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali
          dotati    di   autonomia   organizzativa,   amministrativa,
          patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono
          finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della
          organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con
          prestazioni di ricovero e cura.
                 2.  Gli  istituti  hanno  personalita'  giuridica di
          diritto pubblico o di diritto privato.
                 3.  Le  strutture  ed  i  presidi  ospedalieri degli
          istituti  sono  qualificati ospedali di rilievo nazionale e
          di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per
          questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari
          di ciascun istituto.
                 4.  Gli  istituti forniscono agli organi ed enti del
          Servizio   sanitario   nazionale  il  supporto  tecnico  ed
          operativo  per  l'esercizio  delle  loro  funzioni e per il
          perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale
          in  materia  di  ricerca  sanitaria,  nonche' di formazione
          continua del personale".