Art. 28.
                  Personale tecnico-amministrativo
  1.  L'Universita'  dispone  di personale tecnico-amministrativo per
l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.
  2.  Al  personale  tecnico-amministrativo  si  applica la normativa
vigente   nella   provincia   autonoma   di  Bolzano  in  materia  di
bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici
tedesco,  italiano  e  ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi
stessi,  quale  risulta  dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese
nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
                            VI - STUDENTI