Art. 28. I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.