Art. 28.

  I  Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle
imposte  dirette  le  schede  da  essi  ritirate,  controllano i dati
anagrafici  esposti  nelle  schede stesse ed indicano l'ammontare del
reddito  complessivo  accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in
confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.