Art. 28.
             (Repressione della condotta antisindacale)

  Qualora  il  datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti
ad  impedire  o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita'
sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali   delle   associazioni  sindacali  nazionali  che  vi  abbiano
interesse,   il   pretore  del  luogo  ove  e'  posto  in  essere  il
comportamento  denunziato,  nei  due  giorni successivi, convocate le
parti  ed  assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la  violazione  di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro,
con  decreto  motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
  L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non puo' essere revocata fino
alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
  Contro  il  decreto  che  decide  sul  ricorso e' ammessa, entro 15
giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  alle  parti,  opposizione
davanti   al   tribunale   che  decide  con  sentenza  immediatamente
esecutiva.
  Il  datore  di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma,  o  alla  sentenza  pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
  L'autorita'  giudiziaria  ordina  la  pubblicazione  della sentenza
penale  di  condanna  nei  modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.