Art. 28.
             (Provvedimenti per la frequenza scolastica)

  Ai  mutilati  e invalidi civili che non siano autosufficienti e che
frequentino  la  scuola  dell'obbligo  o  i  corsi  di  addestramento
professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
    a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della
scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o
    dei  consorzi  dei  patronati scolastici o degli enti gestori dei
    corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento  e  la eliminazione delle barriere architettoniche che ne
impediscono la frequenza;
    c)  l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu'
gravi.
  L'istruzione  dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della
scuola  pubblica,  salvi  i  casi  in cui i soggetti siano affetti da
gravi  deficienze  intellettive  o  da  menomazioni  fisiche  di tale
gravita'  da  impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o
l'inserimento nelle predette classi normali.
  Sara'  facilitata,  inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati
civili alle scuole medie superiori ed universitarie.
  Le  stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e
per i doposcuola.