Art. 28. Reddito agrario Il reddito agrario e' quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole sui terreni di cui all'art. 22 posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto. Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno; c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.