Art. 28.
                    (Rinnovazione del contratto)

  Per  le  locazioni  di  immobili  nei  quali  siano  esercitate  le
attivita'  indicate  nei  commi  primo e secondo dell'articolo 27, il
contratto  si  rinnova  tacitamente  di  sei  anni in sei anni e, per
quelle  di immobili adibiti ad attivita' alberghiere, di nove anni in
nove  anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da
comunicarsi   all'altra  parte,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,
rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
  Alla  prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove
anni,  il  locatore  puo'  esercitare  la  facolta'  di diniego della
rinnovazione  soltanto  per  i  motivi  di cui all'articolo 29 con le
modalita' e i termini ivi previsti.