Art. 28. Contratti per l'assunzione di lettori Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalita' previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facolta' interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facolta', in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La facolta' deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna Universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico. Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessita', dal Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facolta' sentito il Consiglio universitario nazionale. I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non piu' di cinque anni. Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' sentito il consiglio di facolta'. I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.