ART. 28. 
(Insegnanti assunti per  il  completamento  di  orario  nella  scuola
                              materna) 
 
  Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per  almeno  un  anno
scolastico  nel  periodo  che  va  dall'anno  scolastico  1974-75  al
1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle
sezioni di scuola materna statale,  nonche'  per  un  ulteriore  anno
scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75  e
l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano  le  disposizioni  di
cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati
o non abilitati. 
  Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo
comma del successivo articolo 58. 
  Gli anni scolastici sono  computati  secondo  quanto  disposto  dal
precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.