ART. 28. (Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna) Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati. Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 58. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.