ART. 28.

  Qualunque  attestazione  di stato civile riferita all'adottato deve
essere  rilasciata  con  la  sola indicazione del nuovo cognome e con
l'esclusione   di   qualsiasi  riferimento  alla  paternita'  e  alla
maternita'  del  minore  e  della annotazione di cui all'ultimo comma
dell'articolo 26.
  L'ufficiale  di  stato  civile  e  l'ufficiale  di anagrafe debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o  copie  dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria.