ART. 28
 (Riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non governative)

  1.  Le  organizzazioni non governative, che operano nel campo della
cooperazione  con  i  Paesi  in  via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento  di  idoneita'  ai  fini  di  cui  all'articolo 29 con
decreto  dal  Ministro  degli  affari esteri, sentito il parere della
Commissione   per   le   organizzazioni   non   governative,  di  cui
all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori
anche  sulle revoche di idoneita', sulle qualificazioni professionali
o   di   mestiere  e  sulle  modalita'  di  selezione,  formazione  e
perfezionamento  tecnico-professionale  dei  volontari  e degli altri
cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
  2.  L'idoneita'  puo'  essere  richiesta  per  la  realizzazione di
programmi  a breve, e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per
la  selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;
per  attivita' di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette attivita'
possono  inoltre richiedere l'idoneita' per attivita' di informazione
e di educazione allo sviluppo.
  3.  Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse dal Ministro
degli  affari  esteri  prima  dell'entrata  in  vigore della presente
legge.
  4.   Il   riconoscimento   di  idoneita'  alle  organizzazioni  non
governative  puo'  essere  dato  per uno o piu' settori di intervento
sopra indicati, a condizione che le medesime:
    a)  risultino  costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del
codice civile;
    b)  abbiano  come fine istituzionale quello di svolgere attivita'
di  cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo
mondo;
    c)  non  perseguano  finalita'  di lucro e prevedano l'obbligo di
destinare  ogni  provento,  anche  derivante da attivita' commerciali
accessorie  o  da  altre  forme  di  autofinanziamento,  per  i  fini
istituzionali di cui sopra;
    d)  non  abbiano  rapporti di dipendenza da enti con finalita' di
lucro,  ne'  siano  collegate  in  alcun  modo agli interessi di enti
pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
    e)  diano  adeguate  garanzie  in ordine alla realizzazione delle
attivita' previste, disponendo anche delle strutture, e del personale
qualificato necessari;
    f)  documentino esperienza operativa e capacita' organizzativa di
almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore
o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneita';
    g)   accettino   controlli  periodici  all'uopo  stabiliti  dalla
Direzione  generale  per  la cooperazione allo sviluppo anche ai fini
del mantenimento della qualifica;
    h)  presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e
documentino la tenuta della contabilita';
    i)  si  obblighino  alla  presentazione  di una relazione annuale
sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
 
          Nota all'art. 28, comma 4, lettera a):
            Il  testo degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile e'
          il seguente:
            "Art.  14.  (Atto  costitutivo).  -  Le associazioni e le
          fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
            La fondazione puo' essere disposta anche con testamento".
            "Art.    36.   (Ordinamento   e   amministrazione   delle
          associazioni  non  riconosciute). - L'ordinamento interno e
          l'amministrazione  delle associazioni non riconosciute come
          persone   giuridiche  sono  regolati  dagli  accordi  degli
          associati.
            Le  dette  associazioni  possono  stare in giudizio nella
          persona  di  coloro  ai  quali,  secondo questi accordi, e'
          conferita la presidenza o la direzione".
            "Art.  39.  (Comitati).  -  I  comitati  di  soccorso odi
          beneficenza  ci  comitati  promotori  di  opere  pubbliche,
          monumenti esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono
          regolati  dalle  disposizioni  seguenti,  salvo  quanto  e'
          stabilito nelle leggi speciali".