ART. 28. 
               (Capi dei dipartimenti e degli uffici) 
 
  1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di  cui  all'articolo  21
nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio  dei  ministri  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra  i
magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati
dello Stato, i  dirigenti  generali  dello  Stato  ed  equiparati,  i
professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.