Art. 28. 
 
                  (Consiglio nazionale dell'ordine) 
 
  1. Il consiglio nazionale dell'ordine e'  composta  dai  presidenti
dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle  province  di
Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo  6.  Esso
dura in carica tre anni. 
  2. E' convocato per  la  prima  volta  dal  Ministro  di  grazia  e
giustizia. 
  3. Elegge al  suo  interno  un  presidente,  un  segretario  ed  un
tesoriere. 
  4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine  ed  esercita  le
attribuzioni conferitegli dalla presente  legge  o  da  altre  norme,
ovvero dal Consiglio. 
  5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente. 
  6.  Il  Consiglio  nazionale  dell'ordine  esercita   le   seguenti
attribuzioni: 
   a)  emana  il  regolamento  interno,  destinato  al  funzionamento
dell'ordine; 
   b)  provvede  alla  ordinaria  e   straordinaria   amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e
provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi; 
   c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,  vincolante  per
titti gli iscritti, e lo sottopone  all'approvazione  per  referendum
agli stessi; 
   d) cura l'osservanza delle leggi e delle  disposizioni  concerneti
la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; 
   e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e
nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; 
   f) esprime apreri, su richiesta  degli  enti  pubblici  ovvero  di
propria iniziativa, anche sulla  qualificazione  di  istituzioni  non
pubbliche per la formazione professionale; 
   g) propone le tabelle delle tariffe  professionali  degli  onorari
minime e massime e delle indennita' ed  i  criteri  per  il  rimborso
delle spese, da approvarsi con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; 
   h)determina i contributi annuali da corrispondere  dagli  iscritti
nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio  dei  certificati  e  dei
pareri sulla liquidazione degli onorari.  I  contributi  e  le  tasse
debbono essre contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per
una regolare gestione dell'ordine.