Art. 28. (Consiglio nazionale dell'ordine) 1. Il consiglio nazionale dell'ordine e' composta dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni. 2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 3. Elegge al suo interno un presidente, un segretario ed un tesoriere. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente. 6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per titti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concerneti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime apreri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; h)determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essre contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.