Art. 28. (Personale regionale) 1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.