(Norme-art. 28)
                               Art. 28 
       (Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio) 
  1. Il nominativo del  difensore  di  ufficio  e'  comunicato  senza
ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato,  in
qualunque momento, un difensore di fiducia.