Art. 28. 
                           (Natura e ruolo) 
1. Le  comunita'  montane  sono  enti  locali  costituiti  con  leggi
regionali tra comuni montani  e  parzialmente  montani  della  stessa
provincia, allo scopo di  promuovere  la  valorizzazione  delle  zone
montane, l'esercizio associato delle funzioni  comunali,  nonche'  la
fusione di tutti o parte dei comuni associati. 
2. Le comunita' montane hanno autonomia statutaria nell'ambito  delle
leggi statali  e  regionali  e  non  possono,  di  norma,  avere  una
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunita' montane  sono
comunque esclusi i comuni con  popolazione  complessiva  superiore  a
40.000  abitanti  e  i  comuni  parzialmente  montani  nei  quali  la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15  per
cento della popolazione complessiva. Detta  esclusione  non  priva  i
rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali
per la montagna stabiliti  dalle  Comunita'  europee  o  dalle  leggi
statali e regionali. 
3. La legge regionale puo'  prevedere  l'esclusione  dalla  comunita'
montana di quei comuni parzialmente montani che possono  pregiudicare
l'omogeneita' geografica o socio-economica; puo'  prevedere  altresi'
l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore
a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema  geografico
e socio-economico della comunita'. 
4. Al fine della graduazione e differenziazione degli  interventi  di
competenza delle regioni e delle comunita' montane, le  regioni,  con
propria  legge,  possono  provvedere   ad   individuare   nell'ambito
territoriale delle singole comunita' montane  fasce  altimetriche  di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
delle fragilita' ecologica, dei rischi  ambientali  e  della  realta'
socio-economica.