Art. 28. 
                 (Emanazione dei decreti legislativi) 
  1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con  il
Ministro del tesoro, sentito il parere delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica.
Tale  parere  e'  espresso  con  le  procedure  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Nota all'art. 28:
            -  Il  testo vigente del comma 4 dell'art. 14 della legge
          n.  400/1988  ("Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri")
          e' il seguente:
            "4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere  competenti in materia entro
          sessanta giorni, indicando  specificatamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, i  testi  delle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".