Art. 28 
                Casi di esclusione dal consolidamento 
 
  1. Devono essere escluse dal consolidamento le imprese  controllate
la  cui  attivita'  abbia  caratteri  tali  che  la  loro  inclusione
renderebbe il bilancio  consolidato  inidoneo  a  realizzare  i  fini
indicati nel secondo comma dell'art. 29. 
  2. Possono essere inoltre escluse  dal  consolidamento  le  imprese
controllate quando: 
a) la loro  inclusione  sarebbe  irrilevante  ai  fini  indicati  nel
   secondo comma dell'art.  29,  sempre  che  il  complesso  di  tali
   esclusioni non contrasti con i fini suddetti; 
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante e' soggetto a
   gravi e durature restrizioni; 
c) non  e'  possibile  ottenere  tempestivamente,   o   senza   spese
   sproporzionate, le necessarie informazioni; 
d) le loro azioni o quote sono possedute  esclusivamente  allo  scopo
   della successiva alienazione. 
(VII Direttiva, articoli 13 e 14).