Art. 28 Casi di esclusione dal consolidamento 1. Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attivita' abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29. 2. Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando: a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti; b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante e' soggetto a gravi e durature restrizioni; c) non e' possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. (VII Direttiva, articoli 13 e 14).