(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
1.  Gli  Stati   parti   riconoscono   il   diritto   del   fanciullo
all'educazione, ed in particolare, al fine di  garantire  l'esercizio
di  tale  diritto  gradualmente  ed  in  base  all'uguaglianza  delle
possibilita': 
a) Rendono l'insegnamento primario abbligatorio e gratuito per tutti; 
b) Incoraggiano  l'organizzazione  di  varie  forme  di  insegnamento
secondario sia generale che  professionale,  che  saranno  aperte  ed
accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure  adeguate  come..  la
gratuita  dell'insegnamento   e'   l'offerta   di   una   sovvenzione
finanziaria in caso di necessita'; 
c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni
mezzo appropriato, in funzione delle capacita' di ognuno; 
d) Fanno in modo che l'informazione  e  l'orientamento  scolastico  e
professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; 
e) adottano misure per promouovere  la  regolarita'  della  frequenza
scolastica e la diminuizione del tasso di abbandono della scuola. 
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per  vigilare
affinche'  la  disciplina  scolastica  sia   applicata   in   maniera
compatibile con la dignita' del fanciullo in quanto essere  umano  ed
in conformita' con la presente Convenzione. 
3. Gli  Stati  parti  favoriscono  ed  incoraggiano  la  cooperazione
internazionale nel settore dell'educazione, in vista  soprattutto  di
contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo  nel  mondo  e
facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e  tecniche  ed  ai
metodi di insegnamento  moderni.  A  tal  fine,  si  tiene  conto  in
particolare delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.