Art. 28. (Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia) 1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile; b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".
Nota all'art. 28: - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1970. L'art. 4 recitava: "Art. 4. - Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge: a) tutti coloro la cui responsabilita' deve essere coperta dall'assicurazione; b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonche' gli affilati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai vecioli a uso privato da noleggiare con conducente, nonche' dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero da natanti adibiti al servizio pubblico; c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 1; d) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".