Art. 28 (a).
          Obblighi dei concessionari di determinati servizi
(( 1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di      ))
(( funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia ))
(( aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di       ))
(( metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas,       ))
(( nonche' quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che ))
(( interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le ))
(( condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente                  ))
(( proprietario per la conservazione della strada e per la         ))
(( sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti      ))
(( inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono  ))
(( comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione            ))
(( competente. Nel regolamento sono indicate le modalita' di       ))
(( rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei ))
(( lavori ed i casi di deroga.                                     ))
(( 2. Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda    ))
(( necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a      ))
(( disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e    ))
(( gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1,        ))
(( l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e' a carico del ))
(( gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita' per     ))
(( l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le      ))
(( parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici            ))
(( perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del   ))
(( pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a             ))
(( corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche      ))
(( convenzioni. ))                                                 ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  sostituito
          dall'art. 16 del D.Lgs. n. 360/1993.