Art. 28 (a). Obblighi dei concessionari di determinati servizi (( 1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di )) (( funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia )) (( aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di )) (( metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, )) (( nonche' quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che )) (( interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le )) (( condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente )) (( proprietario per la conservazione della strada e per la )) (( sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti )) (( inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono )) (( comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione )) (( competente. Nel regolamento sono indicate le modalita' di )) (( rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei )) (( lavori ed i casi di deroga. )) (( 2. Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda )) (( necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a )) (( disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e )) (( gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, )) (( l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e' a carico del )) (( gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita' per )) (( l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le )) (( parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici )) (( perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del )) (( pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a )) (( corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche )) (( convenzioni. )) ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 360/1993.