Art. 28.
                           A l i q u o t e
  1.  Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui tabacchi
lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,  come
da  ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
81 (a), sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, come segue:
 
    a) sigarette                                    57    per cento;
    b) sigari e sigaretti naturali                  23    per cento;
    c) sigari e sigaretti altri                     46    per cento;
    d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato
per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da
fumo                                                54    per cento;
    e) tabacco da masticare                         24,78 per cento;
    f) tabacco da fiuto                             24,78 per cento.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite le
modalita' per l'esenzione o  il  rimborso  dell'accisa  sui  tabacchi
lavorati nei seguenti casi:
    a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;
    b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;
    c)  prodotti  destinati  esclusivamente a prove scientifiche ed a
prove relative alla qualita' dei prodotti;
    d) prodotti riutilizzati dal produttore.
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   (a)  La  legge  5  febbraio  1992,  n.  81,  reca:   "Disposizioni
sull'aggiornamento  dell'aggio ai rivenditori di generi di monopolio,
sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi  italiani  S.p.a.,  sul
completamento  della  informatizzazione dell'amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi
lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e  dall'indice  sindacale
per la contingenza".