Art. 28 Copertura finanziaria 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento. 2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell'articolo 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilita' annue effettive di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1. 4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a partire dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato. 5. Il gettito della tassa do ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a decorrere dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato. 6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1 gennaio 1994. Per i porti ove non e' istituita l'autorita' portuale il gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. 7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove e' istituita l'autorita' portuale il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato. 8. Su proposta della autorita' portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per cento spettante all'autorita' per effetto del comma 7. 9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 28: - Il D.L. n. 47/1974 reca: "Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima". L'art. 2, comma 1, cosi' recita: "Art. 2. - In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato e' dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un milione e' considerata come tonnellata intera". - La legge n. 82/1963 reca: "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi". Il capo I del titolo I cosi' recita: "TITOLO I TASSE E SOPRATTASSE DI ANCORAGGIO Capo I - Tassa di ancoraggio Art. 1. (Soggetti e misure della tassa di ancoraggio). - Le navi nazionali e le estere equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza nella seguente misura: a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate; b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza netta superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i porti dello Stato; c) lire 80 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero. La tassa di cui alla lettera a) e' valevole per un anno, quelle di cui alle lettere b) e c) per trenta giorni. Le navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere b) e c) pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta. Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo. Art. 2. (Tassa di ancoraggio ridotta). - Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate della loro stazza netta hanno la facolta' di pagare rispettivamente la meta' od il quarto della tassa di ancoraggio piu' un diritto fisso di lire 5 per ogni tonnellata di stazza netta. Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate della loro stazza netta possono pagare un diritto di lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata. Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri ha facolta' di pagare invece della tassa d'ancoraggio un diritto fisso di lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che sia dovuta per le merci imbarcate o sbarcate nei limiti di cui ai due commi precedenti. Le tasse pagate in base a questo articolo sono valevoli soltanto per il porto nel quale le operazioni sono state compiute. Art. 3. (Tonnellaggio su cui viene imposta la tassa di ancoraggio). - Le tasse di ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tommellata intera; delle frazioni inferiori non si tiene conto. Art. 4. (Navi estere non equiparate alle nazionali). - Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'art. 1. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto. Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento. Art. 5. (Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica). - Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtu' di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facolta' di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato. Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera. L'esercizio della facolta' di cui al primo comma e' indipendente da quanto dovuto in base all'art. 2 per le merci imbarcate o sbarcate. Art. 6. (Misure contro la discriminazione di bandiera). - Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli artt. 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati. La sussistenza della condizioni di cui al comma precedente e' dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro. Art. 7. (Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori). - I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtu' di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validita' annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici. I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata