Art. 28 
                        Copertura finanziaria 
  1. Le rate  di  ammortamento  relative  ai  mutui  contratti  dalle
organizzazioni portuali al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per
la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993,  nonche'  gli
importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle
organizzazioni portuali, maturati  alla  medesima  data,  nel  limite
complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello  Stato,
che provvede direttamente al relativo pagamento. 
  2. All'onere di cui  al  comma  1,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  nel
limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno  1994,  si
provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5,  6
e 7 e,  quanto  a  lire  28.100  milioni  per  effetto  del  comma  2
dell'articolo 13, mediante utilizzo  degli  stanziamenti  relativi  a
contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali  ai
sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952,  3953,  3954,
3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del  Ministero  dei
trasporti e della navigazione e  al  capitolo  4519  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro. 
  3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della  quota  annuale
degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilita'  annue  effettive
di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
apposito decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare gli
importi annuali di cui allo stesso comma 1. 
  4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1
dell'articolo  2  del  decreto-legge  28  febbraio   1974,   n.   47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a partire  dal
1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato. 
  5. Il gettito della tassa do ancoraggio di cui al capo I del titolo
I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' acquisito a decorrere dal 1 gennaio 1994 al bilancio
dello Stato. 
  6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui  al  capo  III
del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82,  e  all'articolo  1
della legge 5 maggio 1976,  n.  355,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1  gennaio
1994. Per i porti  ove  non  e'  istituita  l'autorita'  portuale  il
gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. 
  7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti
di cui al comma 1, nei porti ove e' istituita l'autorita' portuale il
50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6  affluisce  al
bilancio dello Stato. 
  8. Su proposta della autorita' portuale, le aliquote della tassa di
cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un  quinto  della
misura del 50 per cento spettante all'autorita' per effetto del comma
7. 
  9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5,
valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  lo  stesso
anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo  al
Ministero dei trasporti. 
  10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                    Nota all'art. 28:
                       - Il D.L. n. 47/1974 reca: "Istituzione di una
          tassa  di
                    sbarco   e   imbarco  sulle merci trasportate per
          via aerea e
                    per  via  marittima".    L'art. 2, comma 1, cosi'
          recita:
                       "Art. 2. - In tutti i porti,  rade  e  spiagge
          dello  Stato
                    e'   dovuta   una  tassa  erariale,  sulle  merci
          sbarcate ed
                    imbarcate, in misura non  superiore  a  lire   90
          per  ogni
                    tonnellata   metrica  di  merce.  La  frazione di
          tonnellata
                    superiore ad un  milione  e'   considerata   come
          tonnellata
                    intera".
                       -  La  legge n. 82/1963 reca: "Revisione delle
          tasse e dei
                    diritti marittimi". Il capo I del titolo I  cosi'
          recita:
                                             "TITOLO I
                                 TASSE E SOPRATTASSE DI ANCORAGGIO
                                   Capo I - Tassa di ancoraggio
                       Art.  1.  (Soggetti  e  misure  della tassa di
          ancoraggio). -
                    Le  navi  nazionali  e  le  estere  equiparate in
          virtu' di
                    trattati  alle  nazionali,  le  quali    compiono
          operazioni  di
                    commercio   in   un  porto, rada o spiaggia dello
          Stato, sono
                    soggette al pagamento di una tassa di  ancoraggio
          per  ogni
                    tonnellata di stazza nella seguente misura:
                       a)    lire 10 per ogni tonnellata eccedente le
          prime 50 se
                    hanno  una  stazza  netta  non  superiore  a  200
          tonnellate;
                       b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore
          a  200  e
                    non   a   350   tonnellate, ovvero se, avendo una
          stazza netta
                    superiore    a    350    tonnellate,     navigano
          esclusivamente  fra  i
                    porti dello Stato;
                       c)    lire    80   se   hanno una stazza netta
          superiore a 350
                    tonnellate   e   provengono   o   sono    dirette
          all'estero.
                       La  tassa  di  cui alla lettera a) e' valevole
          per un anno,
                    quelle di cui alle lettere b)  e  c)  per  trenta
          giorni.
                       Le   navi  possono  abbonarsi  alla  tassa  di
          ancoraggio  per
                    il   periodo di un anno  nei  casi  di  cui  alle
          lettere b) e c)
                    pagando   rispettivamente  lire  55  e  lire  175
          per  ogni
                    tonnellata di stazza netta.
                       Le tasse di cui ai precedenti commi  decorrono
          dal giorno
                    dell'approdo.
                       Art.   2.   (Tassa  di  ancoraggio ridotta). -
          Le navi che
                    sbarcano o imbarcano un numero di  tonnellate  di
          merci  non
                    eccedente  il quinto o il decimo delle tonnellate
          della loro
                    stazza  netta  hanno  la   facolta'   di   pagare
          rispettivamente la
                    meta'    od    il    quarto    della   tassa   di
          ancoraggio piu' un
                    diritto fisso di lire  5  per   ogni   tonnellata
          di  stazza
                    netta.
                       Le  navi che sbarcano o imbarcano un numero di
          tonnellate
                    di    merci  non  eccedente  il  ventesimo  delle
          tonnellate della
                    loro  stazza  netta  possono pagare un diritto di
          lire 200 per
                    ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata.
                       Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri  ha
          facolta'
                    di   pagare invece della  tassa  d'ancoraggio  un
          diritto fisso
                    di  lire 700  per  ogni  passeggero  imbarcato  o
          sbarcato,
                    indipendentemente dalla  tassa  ridotta  che  sia
          dovuta per le
                    merci  imbarcate  o sbarcate nei limiti di cui ai
          due commi
                    precedenti.
                       Le tasse pagate in base a questo articolo sono
          valevoli
                    soltanto   per  il  porto nel quale le operazioni
          sono state
                    compiute.
                       Art. 3. (Tonnellaggio su cui viene imposta  la
          tassa  di
                    ancoraggio).     -  Le  tasse  di  ancoraggio  si
          pagano sul
                    tonnellaggio netto di registro. Le frazioni    di
          tonnellata
                    di  stazza  netta  maggiori  di 50 centesimi sono
          calcolate per
                    una    tommellata    intera;    delle    frazioni
          inferiori non si
                    tiene conto.
                       Art.  4.  (Navi  estere  non  equiparate  alle
          nazionali).  -
                    Le   navi    estere    non    ammesse    ad    un
          trattamento uguale a
                    quello  delle  navi  nazionali  sono  soggette al
          pagamento  del
                    doppio della tassa di cui all'art. 1.
                       Nel   caso   di   cui   al    secondo    comma
          dell'art. 2 sono
                    soggette  al  pagamento  del  doppio del relativo
          diritto.
                       Le   suddette   navi   non    hanno    diritto
          all'abbonamento.
                       Art.  5.  (Diritto sostitutivo   della   tassa
          d'ancoraggio
                    per   navi   in crociera turistica).  -  Le  navi
          nazionali e le
                    estere,  equiparate  in  virtu'  di trattati alle
          nazionali, le
                    quali   compiano   crociere   turistiche,   hanno
          facolta'  di
                    pagare   in  luogo  della  tassa di ancoraggio un
          diritto di
                    lire  300  per  ogni   passeggero   imbarcato   o
          sbarcato.
                       Il  diritto  di lire   300  viene  pagato  una
          sola  volta
                    qualunque sia il numero degli sbarchi o  imbarchi
          effettuati
                    dallo stesso passeggero durante la crociera.
                       L'esercizio   della   facolta'   di   cui   al
          primo comma e'
                    indipendente da quanto dovuto in base    all'art.
          2  per  le
                    merci imbarcate o sbarcate.
                       Art.   6. (Misure contro la discriminazione di
          bandiera).
                    - Se  le  navi  italiane  vengono  in  un   Paese
          straniero
                    assoggettate  al  pagamento di tasse o di diritti
          marittimi
                    non  imposti  alle navi di quel Paese  o  imposti
          in  misura
                    diversa,  le  navi  di detto Paese  decadono  dai
          benefici di
                    cui  agli  artt.  1, 2 e 5, relativi al pagamento
          della  tassa
                    in abbonamento e delle tasse  ridotte  o  diritti
          assimilati.
                       La    sussistenza   della  condizioni  di  cui
          al  comma
                    precedente  e'   dichiarata   con   decreto   del
          Ministro  per  la
                    marina    mercantile,    di    concerto   con   i
          Ministri per gli
                    affari esteri, per le finanze e per il tesoro.
                       Art.   7.   (Tassa   di   ancoraggio   per   i
          rimorchiatori).  -  I
                    rimorchiatori   nazionali   e   quelli    esteri,
          equiparati in
                    virtu' di trattati ai nazionali, sono soggetti al
          pagamento
                    di   una   tassa  di  ancoraggio,  con  validita'
          annuale, di  lire
                    25  per  ogni  cavallo indicato di potenza  delle
          rispettive
                    macchine motrici.
                       I  rimorchiatori battenti bandiera estera, non
          equiparata