Art. 28. V i g i l a n z a 1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all'articolo 26. 2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale. 3. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonche' da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile. 4. La commissione di cui al comma 3 ha facolta' di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto. 5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell' anno finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica. 6. Il provveditore agli studi vigila altresi' sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarita', invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarita' stesse. 7. In caso di persistenti e gravi irregolarita' o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio. 8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale. 9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministro sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.