Art. 28. 
                          V i g i l a n z a 
  1. Il provveditore agli studi approva i  bilanci  preventivi  e  le
eventuali variazioni e i conti consuntivi delle  istituzioni  di  cui
all'articolo 26. 
  2. Il provveditore agli studi procede all'approvazione dei  bilanci
preventivi sentita  la  giunta  esecutiva  del  consiglio  scolastico
provinciale. 
  3. Il provveditore agli studi procede  all'approvazione  dei  conti
consuntivi su parere di una commissione  formata  da  due  funzionari
della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale  non  inferiore
alla settima appartenenti uno all'ufficio  scolastico  provinciale  e
l'altro alla competente ragioneria provinciale dello  Stato,  nonche'
da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio
scolastico   provinciale   preferibilmente   esperto    in    materia
amministrativo-contabile. 
  4. La commissione di cui al comma 3 ha  facolta'  di  richiedere  i
documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e,
previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a  mezzo
di uno dei suoi  componenti,  apposite  verifiche  presso  i  circoli
didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato
il conto. 
  5. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'  anno
finanziario  successivo  a  quello  a  cui  si  riferiscono  i  conti
consuntivi  sono  inviati  alla  ragioneria  regionale  dello   Stato
competente per territorio per l'acquisizione di informazioni  e  dati
da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento  della
finanza pubblica. 
  6.  Il  provveditore  agli  studi  vigila  altresi'  sul   regolare
funzionamento degli organi collegiali di  circolo  e  d'istituto.  In
caso di irregolarita', invita gli organi a provvedere tempestivamente
ad eliminare le cause delle irregolarita' stesse. 
  7. In caso di  persistenti  e  gravi  irregolarita'  o  di  mancato
funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del  consiglio
scolastico distrettuale,  il  provveditore  agli  studi,  sentito  il
consiglio  scolastico  provinciale,  procede  allo  scioglimento  del
consiglio. 
  8. Per i motivi indicati al comma 7,  il  Ministro  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale. 
  9. In  caso  di  conflitto  di  competenze  tra  organi  a  livello
subprovinciale,  decide  il  provveditore  agli  studi,  sentito   il
consiglio scolastico provinciale; tra organi  a  livello  provinciale
decide il Ministro sentito  il  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione.