Articolo 28 1. Altri segni sulla carreggiata, quali frecce, strisce parallele ed oblique o iscrizioni, possono essere impiegati per ripetere le indicazioni dei segnali o per dare agli utenti della strada delle indicazioni che non possono essere loro fornite in modo appropriato con i segnali. Tali segni saranno specialmente utilizzati per indicare i limiti delle zone o fasce di parcheggio, le fermate degli autobus o dei filobus dove e' vietata la sosta, come anche la preselezione prima delle intersezioni. Tuttavia, quando una freccia e' apposta su una carreggiata divisa in corsie per mezzo di segni longitudinali, i conducenti devono seguire la direzione o una delle direzioni indicate sulla corsia dove si trovano. 2. Fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo 26 della presente Convenzione relative ai passaggi pedonali, la demarcazione di una parte della carreggiata o di una zona con un leggero rialzo sopra il livello della carreggiata fatta con delle strisce oblique parallele inquadrate da una striscia continua o da strisce discontinue indica, se la striscia e' continua, che i veicoli non debbono entrare in detta zona, e, se le strisce sono discontinue, che i veicoli non devono entrare nella zona a meno che questa manovra non presenti palesemente alcun pericolo oppure che la stessa abbia lo scopo di raggiungere una strada trasversale situata dall'altro lato della carreggiata. 3. Una striscia a zig-zag posta sul lato della carreggiata indica che e' vietata la sosta sul lato in questione per tutta la lunghezza di detta striscia.