Articolo 28 Avvertimenti acustici e luminosi 1. Si puo' fare uso degli avvisatori acustici soltanto: a) per dare gli avvertimenti utili al fine di evitare un incidente; b) fuori dei centri abitati quando e' opportuno avvisare un conducente che sta per essere sorpassato. L'emissione di suoni a mezzo avvisatori acustici non deve prolungarsi piu' del necessario. 2. I conducenti di autoveicoli possono, fra il tramonto e l'alba, dare gli avvertimenti luminosi definiti al paragrafo 5 dell'articolo 33 della presente Convenzione in luoghi degli avvertimenti acustici. Essi possono anche farlo durante il giorno ai fini indicati al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, se cio' e' piu' appropriato alle circostanze. 3. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono autorizzare l'uso di avvertimenti luminosi ai fini previsti al paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.