(Convenzione - art. 28)
    


                     Articolo 28
         Avvertimenti acustici e luminosi
1.   Si puo' fare uso degli avvisatori acustici soltanto:
a)     per dare gli avvertimenti  utili  al  fine  di  evitare  un
incidente;
b)      fuori  dei  centri abitati quando e' opportuno avvisare un
conducente che sta per essere sorpassato.
L'emissione  di  suoni  a  mezzo  avvisatori  acustici  non   deve
prolungarsi piu' del necessario.
2.      I  conducenti  di  autoveicoli  possono, fra il tramonto e
l'alba, dare  gli  avvertimenti  luminosi  definiti  al  paragrafo  5
dell'articolo   33   della   presente  Convenzione  in  luoghi  degli
avvertimenti acustici. Essi possono anche farlo durante il giorno  ai
fini  indicati  al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, se
cio' e' piu' appropriato alle circostanze.
3.    Le Parti contraenti o  le  loro  parti  costitutive  possono
autorizzare  l'uso  di  avvertimenti  luminosi  ai  fini  previsti al
paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.