Art. 28.
                        Norma interpretativa
           Termine ordinatorio per liquidazione di imposte
  1. Il primo  comma dell'articolo 36-bis del  decreto del Presidente
della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600, nel testo  da applicare
sino alla data  stabilita nell'articolo 16 del  decreto legislativo 9
luglio  1997, n.  241,  deve  essere interpretato  nel  senso che  il
termine  in  esso  indicato,  avendo carattere  ordinatorio,  non  e'
stabilito a pena di decadenza.
 
           Note all'art. 28:
            -  Si    riporta  il testo   dell'art. 36-    bis,  primo
          comma, del D.P.R. 29 settembre   1973, n.  600,  contenente
          disposizioni   comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi:
            "Art. 36-bis (Liquidazione  delle imposte dovute in  base
          alle dichiarazioni).  -     Gli   uffici   delle   imposte,
          avvalendosi   di procedure    automatizzate,   sulla   base
          di    programmi    stabiliti annualmente    dal    Ministro
          delle    finanze,    procedono    entro    il   31 dicembre
          dell'anno   successivo  a  quello  di   presentazione  alla
          liquidazione  delle imposte  dovute, nonche'  ad effettuare
          rimborsi  eventualmente     spettanti   in      base   alle
          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta    sulla  scorta  dei  dati  e   degli   elementi
          direttamente desumibili  dalle dichiarazioni  stesse e  dai
          relativi  allegati ovvero sulla base  dei dati dichiarati o
          comunicati  all'Amministrazione  finanziaria  dai  soggetti
          che hanno effettuato le ritenute.
           (Omissis)".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 16 del  D.lgs. 9 luglio
          1997,  n.   241,   contenente   norme   di  semplificazione
          degli     adempimenti     dei  contribuenti  in   sede   di
          dichiarazione    dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,   nonche' di  modernizzazione  del    sistema  di
          gestione delle dichiarazioni:
            "Art.  16   (  Decorrenza    ). - 1. Le  disposizioni del
          presente capo si  applicano alle  dichiarazioni  presentate
          a decorrere  dal 1 gennaio 1999".