Art. 28-bis. (a)
             (( Reclutamento dei dirigenti scolastici ))
((  1.  Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante
un corso concorso selettivo di formazione, indetto  con  decreto  del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  svolto  in sede regionale con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione  comune  e  di
moduli  di formazione specifica per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per  gli  istituti  educativi.    Al
corso  concorso  e'  ammesso  il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in  ruolo,  un
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
 2.   Il   numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede  regionale
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria  superiore  e  per  le  istituzioni educative e' calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la  nomina  in  ruolo
alla  data  della  sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di
cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti  i  vincitori
del  precedente  concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo  per  limiti  di  eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale  del  25  per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
 3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un
concorso  di  ammissione,  in  un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono  coloro  che  superano  la
selezione   per   titoli   disciplinata  dal  bando  di  concorso  e,
limitatamente   al   primo   corso   concorso,   coloro   che   hanno
effettivamente  ricoperto  per  almeno  un  triennio  la  funzione di
preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del  comma  2
rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative,  maggiorati  del
dieci per cento.
 4.  Il  periodo  di  formazione,  di  durata  non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'articolo 25-ter, comma  2,  comprende
periodi  di  tirocinio  ed  esperienze  presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i  contenuti,  la
durata  e  le  modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro  per
la  funzione  pubblica,  che  individua  anche i soggetti abilitati a
realizzare  la  formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso  concorso  per  posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
 5.  In  esito  all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a  concorso,
rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo  corso
concorso  bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'
riservato  al  personale  in  possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono  assunti  in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso  di  rifiuto  della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta  sulla  base  dei principi del presente decreto legislativo,
tenuto conto delle specifiche esperienze professionali.  I  vincitori
in  attesa  di nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per  la  sostituzione  dei
dirigenti   assenti   per   almeno  tre  mesi.  Dall'anno  scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
piu' conferiti incarichi di presidenza.
 6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica  sono  ammessi,
nel  limite  del  contingente  stabilito  in  sede  di contrattazione
collettiva, anche i  dirigenti  che  facciano  domanda  di  mobilita'
professionale  tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e'
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo  ai  moduli
frequentati.
 7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su
proposta del Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  col
Ministro  per  la  funzione  pubblica  sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici. ))
  (a) Articolo introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59.