Art. 28 
              Imprese di investimento extracomunitarie 
 
  1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di  imprese  di
investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la
Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata: 
    a) alla  sussistenza,  in  capo  alla  succursale,  di  requisiti
corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma  1,  lettere
d), e) e f); 
    b) all'autorizzazione e  all'effettivo  svolgimento  nello  Stato
d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che  le
imprese  di  investimento  extracomunitarie  intendono  prestare   in
Italia; 
    c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in  materia
di autorizzazione, organizzazione e vigilanza  equivalenti  a  quelli
vigenti in Italia per le SIM; 
    d) all'esistenza di apposite intese tra  la  Banca  d'Italia,  la
CONSOB e le competenti autorita' dello Stato d' origine; 
    e)  al  rispetto  nello  Stato   d'origine   di   condizioni   di
reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. 
  2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza  le  imprese  di
investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento  e
i servizi accessori  senza  stabilimento  di  succursali,  sempreche'
ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d),  ed
e), e venga presentato un programma concernente  l'attivita'  che  si
intende svolgere nel territorio della Repubblica. 
  3. La CONSOB, sentita la Banca  d'Italia,  puo'  indicare,  in  via
generale, i servizi che le imprese di  investimento  extracomunitarie
non  possono  prestare  nel   territorio   della   Repubblica   senza
stabilimento di succursali.