Art. 28
                   (Diritto all'unita' familiare)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

  1.  Il  diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti  dei  familiari  stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste  dal  presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di  soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno,  rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero
per asilo, per studio o per motivi religiosi.
  2.  Ai  familiari  stranieri  di  cittadini italiani o di uno Stato
membro  dell'Unione  Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte  salve  quelle  piu'  favorevoli  della  presente  legge  o del
regolamento di attuazione.
  3.   In  tutti  i  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali
finalizzati  a  dare  attuazione  al  diritto  all'unita' familiare e
riguardanti  i  minori,  deve  essere  preso  in  considerazione  con
carattere   di   priorita'  il  superiore  interesse  del  fanciullo,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma 1, della
Convenzione   sui   diritti  del  fanciullo  del  20  novembre  1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
 
          Note all'art. 28:
            - Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: "Norme sulla
          circolazione  e  il  soggiorno  dei  cittadini  degli Stati
          membri della C.E.E.".
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  della
          convenzione  sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
          20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  dalla  legge
          27 maggio 1991, n. 176:
            "1.  In  tutte  le  decisioni  relative  ai fanciulli, di
          competenza sia delle istituzioni  pubbliche  o  private  di
          assistenza   sociale,   dei   tribunali,   delle  autorita'
          amministrative  o  degli  organi  legislativi,  l'interesse
          superiore  del  fanciullo  deve  essere  una considerazione
          preminente".