Art. 28 Merce in colli e in contenitori 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) l'accesso dei lavoratori al piano superiore di merci in colli che non superino i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su due ordini sia consentito con l'uso di scale portatili, purche' queste siano di lunghezza tale da garantire un sicuro ed agevole accesso alla zona di lavoro; b) ai piani superiori delle merci in colli oltre i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su tre o piu' ordini i lavoratori accedano: 1) a mezzo di piattaforme di lavoro elevabili, 2) a mezzo di gabbia, movimentata da portainer, solidale con lo spreader ovvero a mezzo di spreader dotato di vano con adeguato parapetto e che la movimentazione della gabbia avvenga lentamente ed il mezzo di sollevamento non effettui piu' di un movimento per volta; c) i lavoratori, che operano oltre i 5 metri di altezza o sul tetto di contenitori oltre il secondo ordine, od ove si presenti comunque il rischio di caduta, indossino una cintura di sicurezza e siano agganciati all'apparecchio che li ha trasportati sulla postazione di lavoro o ad altro apparecchio equivalente.