Art. 28
                   Merce in colli e in contenitori
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  l'accesso dei lavoratori al piano superiore di merci in colli che
non superino i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati  su  due
ordini  sia  consentito  con l'uso di scale portatili, purche' queste
siano di lunghezza tale da garantire un  sicuro  ed  agevole  accesso
alla zona di lavoro;
b) ai piani superiori delle merci in colli oltre i 5 metri di altezza
e  dei  contenitori  appilati  su  tre  o  piu'  ordini  i lavoratori
accedano:
1) a mezzo di piattaforme di lavoro elevabili,
2) a mezzo di gabbia,  movimentata  da  portainer,  solidale  con  lo
spreader  ovvero  a  mezzo  di  spreader  dotato di vano con adeguato
parapetto e che la movimentazione della gabbia avvenga lentamente  ed
il mezzo di sollevamento non effettui piu' di un movimento per volta;
c)  i  lavoratori, che operano oltre i 5 metri di altezza o sul tetto
di contenitori oltre il secondo ordine, od ove si  presenti  comunque
il  rischio  di  caduta,  indossino  una cintura di sicurezza e siano
agganciati all'apparecchio che li ha trasportati sulla postazione  di
lavoro o ad altro apparecchio equivalente.