Art. 28.


       Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.


  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le  polizze  fideiussorie  a  prima richiesta acquisite a garanzia di
propri  crediti  di  importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro   entro   trenta   giorni   dal   verificarsi   dei  presupposti
dell'escussione;  a  tal  fine, esse notificano al garante un invito,
contenente  l'indicazione  delle  somme  dovute  e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti
sono   iscritti  a  ruolo,  in  solido  nei  confronti  del  debitore
principale  e  dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
  2.  I  dipendenti  pubblici  che  non  adempiono  alle disposizioni
previste  dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300».