Art. 28 
 
                Assicurazioni connesse all'erogazione 
         di mutui immobiliari (( e di credito al consumo )) 
 
  (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e  delibera
dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse  degli  intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e  gli  intermediari
finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare  o  del
credito al consumo alla stipula  di  un  contratto  di  assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due  preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle  banche,
agli istituti di credito e agli intermediari  finanziari  stessi.  Il
cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza  sulla
vita piu' conveniente che la banca e' obbligata  ad  accettare  senza
variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo  immobiliare
o del credito al consumo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'ISVAP  definisce  i  contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1. 
  3.  All'articolo  21,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo   6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione  di  una
polizza  assicurativa  erogata  dalla  medesima  banca,  istituto   o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di  un
conto corrente presso la medesima banca, istituto  o  intermediario».
))