Art. 28 
 
 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up
                             innovative 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le
societa' gia' costituite. 
  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  nonche'  le  ragioni  di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276,  si  intendono  sussistenti  qualora  il  contratto  a  tempo
determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up
innovativa per lo svolgimento di  attivita'  inerenti  o  strumentali
all'oggetto sociale della stessa. 
  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi,  ferma  restando  la  possibilita'  di  stipulare  un
contratto a termine di durata inferiore a sei mesi,  ai  sensi  della
normativa generale  vigente.  Entro  il  predetto  limite  di  durata
massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere
stipulati, per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma  2,
senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione
di continuita'. In deroga al predetto limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma  2  puo'  essere  stipulato  per  la  durata  residua
rispetto  al  periodo  di  cui  al  comma  1,  a  condizione  che  la
stipulazione avvenga  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro
competente  per  territorio.  I  contratti  stipulati  ai  sensi  del
presente  comma  sono  in  ogni   caso   esenti   dalle   limitazioni
quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. 
  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del presente  articolo,  o  comunque  a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato. 
  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. 
  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368, e del capo I  del  titolo  III  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. 
  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e  da
una   parte   variabile,   consistente   in   trattamenti   collegati
all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa,  alla  produttivita'
del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri  obiettivi  o
parametri  di   rendimento   concordati   tra   le   parti,   incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 
  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli  decentrati
con accordi interconfederali o  di  categoria  o  avvisi  comuni:  a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte  variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle
regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. 
  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera  stipulato  a
tempo indeterminato e trovano applicazione le  disposizioni  derogate
dal presente articolo. 
  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta,  di  seguito,  l'articolo  1  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235: 
              < < Art. 1. Apposizione del termine. 
              01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro. 
              1. E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla
          durata del contratto di  lavoro  subordinato  a  fronte  di
          ragioni di carattere tecnico, produttivo,  organizzativo  o
          sostitutivo, anche se riferibili alla  ordinaria  attivita'
          del datore di lavoro. 
              1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e'  richiesto
          nell'ipotesi del primo rapporto  a  tempo  determinato,  di
          durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un  datore
          di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
          di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia  nella  forma   del
          contratto a  tempo  determinato,  sia  nel  caso  di  prima
          missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto  di
          somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma  4
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.   276.   I   contratti   collettivi   stipulati    dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale possono  prevedere,  in  via  diretta  a  livello
          interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
          livelli decentrati, che in luogo  dell'ipotesi  di  cui  al
          precedente periodo il requisito di cui al comma 1  non  sia
          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato
          o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito  di  un  processo
          organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
          5, comma 3, nel limite complessivo  del  6  per  cento  del
          totale  dei  lavoratori  occupati  nell'ambito  dell'unita'
          produttiva. 
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1,  fatto
          salvo quanto previsto dal comma  1-bis  relativamente  alla
          non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
          di   carattere   tecnico,   organizzativo,   produttivo   o
          sostitutivo. 
              3. Copia dell'atto scritto deve essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione. 
              4. La scrittura non e' tuttavia  necessaria  quando  la
          durata del rapporto di lavoro, puramente  occasionale,  non
          sia superiore a dodici giorni. > > . 
              Si riportano di seguito gli articoli 5 e 10 del decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235: 
              < < Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione
          dei contratti. 
              1. Se il rapporto di lavoro continua dopo  la  scadenza
          del  termine   inizialmente   fissato   o   successivamente
          prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro  e'
          tenuto a  corrispondere  al  lavoratore  una  maggiorazione
          della retribuzione per ogni  giorno  di  continuazione  del
          rapporto pari al venti per  cento  fino  al  decimo  giorno
          successivo,  al  quaranta  per  cento  per  ciascun  giorno
          ulteriore. 
              2.  Se  il  rapporto  di  lavoro  continua   oltre   il
          trentesimo giorno in caso di contratto di durata  inferiore
          a sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo  di  cui
          al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno  negli
          altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
          dalla scadenza dei predetti termini. 
              2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2,  il  datore  di
          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Centro  per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine,  ai
          sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
          mesi, ovvero novanta giorni dalla data di  scadenza  di  un
          contratto di durata  superiore  ai  sei  mesi,  il  secondo
          contratto si considera a tempo indeterminato.  I  contratti
          collettivi di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  possono
          prevedere, stabilendone le  condizioni,  la  riduzione  dei
          predetti periodi, rispettivamente, fino a  venti  giorni  e
          trenta giorni  nei  casi  in  cui  l'assunzione  a  termine
          avvenga   nell'ambito   di   un   processo    organizzativo
          determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal  lancio
          di   un   prodotto   o   di   un    servizio    innovativo;
          dall'implementazione   di    un    rilevante    cambiamento
          tecnologico; dalla fase supplementare di  un  significativo
          progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
          di una commessa consistente. In mancanza di  un  intervento
          della contrattazione collettiva, ai  sensi  del  precedente
          periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, sentite le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi  previste.  I  termini
          ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
          attivita' di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso
          previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
              4. Quando si tratta  di  due  assunzioni  successive  a
          termine, intendendosi  per  tali  quelle  effettuate  senza
          alcuna soluzione di continuita', il rapporto di  lavoro  si
          considera a tempo indeterminato dalla data di  stipulazione
          del primo contratto. 
              4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto  di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo  massimo
          di trentasei mesi si tiene altresi' conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
          1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato. 
              4-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non
          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   attivita'
          stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive  modifiche
          e integrazioni, nonche' di quelle che  saranno  individuate
          dagli avvisi comuni e dai  contratti  collettivi  nazionali
          stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei  datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 
              4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o
          piu' contratti a termine presso la  stessa  azienda,  abbia
          prestato attivita' lavorativa per un  periodo  superiore  a
          sei mesi ha diritto  di  precedenza,  fatte  salve  diverse
          disposizioni di contratti collettivi  stipulati  a  livello
          nazionale, territoriale o aziendale con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine. 
              4-quinquies. Il lavoratore assunto  a  termine  per  lo
          svolgimento  di  attivita'   stagionali   ha   diritto   di
          precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da  parte
          dello stesso datore di lavoro  per  le  medesime  attivita'
          stagionali. 
              4-sexies. Il diritto di  precedenza  di  cui  ai  commi
          4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a  condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto  stesso  e
          si estingue entro un anno  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro. > > 
              < < Art.10. Esclusioni e discipline specifiche. 
              1. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          decreto  legislativo  in  quanto   gia'   disciplinati   da
          specifiche normative: 
              a) i contratti di lavoro temporaneo di cui  alla  legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; 
              b) i contratti di formazione e lavoro; 
              c) i rapporti di apprendistato,  nonche'  le  tipologie
          contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso  il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro; 
              c-bis) i richiami in servizio del personale  volontario
          del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, non costituiscono  rapporti  di  impiego  con
          l'Amministrazione. 
              2. Sono esclusi dalla disciplina del  presente  decreto
          legislativo i rapporti di lavoro tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai  a  tempo  determinato  cosi'
          come  definiti  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   La
          comunicazione dell'assunzione  deve  essere  effettuata  al
          centro  per   l'impiego   entro   il   giorno   antecedente
          l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti  sono
          esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo. 
              4. In deroga a quanto previsto dall'articolo  5,  comma
          4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
          a tempo determinato, purche'  di  durata  non  superiore  a
          cinque anni, con i  dirigenti,  i  quali  possono  comunque
          recedere da essi  trascorso  un  triennio  e  osservata  la
          disposizione dell'articolo 2118  del  codice  civile.  Tali
          rapporti  sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne  le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 
              4-bis. Stante quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
          cui all' articolo 40, comma  1,  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo  4,
          comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e  all'
          articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  sono  altresi'  esclusi   dall'applicazione   del
          presente decreto i contratti a tempo determinato  stipulati
          per il conferimento delle supplenze del  personale  docente
          ed ATA, considerata la necessita' di garantire la  costante
          erogazione del servizio scolastico ed  educativo  anche  in
          caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   ed   anche
          determinato. In ogni caso  non  si  applica  l'articolo  5,
          comma 4-bis, del presente decreto. 
              4-ter.  Nel  rispetto  dei   vincoli   finanziari   che
          limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
          il personale e il regime  delle  assunzioni,  sono  esclusi
          dall'applicazione del presente decreto i contratti a  tempo
          determinato del personale sanitario del  medesimo  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti,  in
          considerazione della necessita' di  garantire  la  costante
          erogazione dei servizi sanitari e il rispetto  dei  livelli
          essenziali di assistenza. La proroga dei contratti  di  cui
          al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
          caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis. 
              5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
          che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 
              6. Restano in vigore le discipline di cui  all'articolo
          8,  comma  2,  della  legge  23  luglio   1991,   n.   223,
          all'articolo 10  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  ed
          all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto  a   tempo   determinato   stipulato   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  1,  e'  affidata   ai   contratti
          collettivi nazionali  di  lavoro  stipulati  dai  sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi. Sono  in  ogni  caso
          esenti da limitazioni  quantitative  i  contratti  a  tempo
          determinato conclusi: 
              a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
          che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
          geografiche e/o comparti merceologici; 
              b)  per  ragioni  di  carattere   sostitutivo,   o   di
          stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
          nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
          modificazioni; 
              c) per specifici spettacoli ovvero specifici  programmi
          radiofonici o televisivi; 
              d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni. 
              8. 9. 10. (abrogati) > > . 
              Si riporta,  di  seguito,  l'articolo  20  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O: 
              < < Art. 20. Condizioni di liceita'. 
              (In vigore dal 12 agosto 2012) 
              1. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso da ogni  soggetto,  di  seguito  denominato
          utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di  seguito
          denominato somministratore, a  cio'  autorizzato  ai  sensi
          delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
              2. Per tutta la  durata  della  missione  i  lavoratori
          svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche'  sotto
          la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
          in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro
          a tempo indeterminato essi  rimangono  a  disposizione  del
          somministratore per i periodi in cui non sono  in  missione
          presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o
          un giustificato motivo  di  risoluzione  del  contratto  di
          lavoro. 
              3. Il contratto  di  somministrazione  di  lavoro  puo'
          essere concluso a  termine  o  a  tempo  indeterminato.  La
          somministrazione  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   e'
          ammessa: 
              a) per servizi di consulenza e assistenza  nel  settore
          informatico, compresa la progettazione  e  manutenzione  di
          reti  intranet   e   extranet,   siti   internet,   sistemi
          informatici, sviluppo di software applicativo,  caricamento
          dati; 
              b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 
              c) per servizi, da e per lo stabilimento, di  trasporto
          di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari  e
          merci; 
              d) per  la  gestione  di  biblioteche,  parchi,  musei,
          archivi, magazzini, nonche' servizi di economato; 
              e) per attivita' di consulenza direzionale,  assistenza
          alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
          organizzativo  e  cambiamento,  gestione   del   personale,
          ricerca e selezione del personale; 
              f) per attivita'  di  marketing,  analisi  di  mercato,
          organizzazione della funzione commerciale; 
              g) per la gestione di call-center, nonche' per  l'avvio
          di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo  1
          di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,  del
          21 giugno 1999, recante  disposizioni  generali  sui  Fondi
          strutturali; 
              h)   per   costruzioni   edilizie   all'interno   degli
          stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti  e
          macchinari,  per  particolari  attivita'  produttive,   con
          specifico riferimento  all'edilizia  e  alla  cantieristica
          navale,  le  quali  richiedano  piu'  fasi  successive   di
          lavorazione,   l'impiego   di   manodopera   diversa    per
          specializzazione   da    quella    normalmente    impiegata
          nell'impresa; 
              i) in tutti  gli  altri  casi  previsti  dai  contratti
          collettivi di lavoro nazionali,  territoriali  o  aziendali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative; 
              i-bis)  in  tutti  i  settori  produttivi,  pubblici  e
          privati, per l'esecuzione di servizi di cura  e  assistenza
          alla persona e di sostegno alla famiglia; 
              i-ter) in  tutti  i  settori  produttivi,  in  caso  di
          utilizzo  da  parte  del  somministratore  di  uno  o  piu'
          lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 
              4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
          ammessa  a  fronte  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,   anche   se
          riferibili all'ordinaria  attivita'  dell'utilizzatore.  E'
          fatta  salva  la  previsione  di   cui   al   comma   1-bis
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
          limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
          a tempo determinato e'  affidata  ai  contratti  collettivi
          nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
          piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,
          n. 368. 
              5.  Il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e'
          vietato: 
              a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano  il
          diritto di sciopero; 
              b) salva diversa disposizione degli accordi  sindacali,
          presso unita' produttive  nelle  quali  si  sia  proceduto,
          entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  ai
          sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle  stesse
          mansioni cui si riferisce il contratto di  somministrazione
          , a meno che tale contratto sia  stipulato  per  provvedere
          alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso
          ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  ovvero  abbia  una  durata  iniziale   non
          superiore a tre  mesi.  Salva  diversa  disposizione  degli
          accordi sindacali, il divieto opera altresi' presso  unita'
          produttive nelle quali sia  operante  una  sospensione  dei
          rapporti  o  una  riduzione  dell'orario,  con  diritto  al
          trattamento  di  integrazione  salariale,  che  interessino
          lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
          contratto di somministrazione; 
              c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
          valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modifiche. 
              5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
          l'utilizzo di lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3  e  4
          del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con
          lavoratori in mobilita' ai  sensi  del  presente  comma  si
          applica il citato articolo 8, comma 2, della legge  n.  223
          del 1991. 
              5-ter. Le disposizioni di cui al comma  4  non  operano
          qualora   il   contratto   di   somministrazione    preveda
          l'utilizzo: 
              a) di soggetti disoccupati  percettori  dell'indennita'
          ordinaria di  disoccupazione  non  agricola  con  requisiti
          normali o ridotti, da almeno sei mesi; 
              b) di soggetti comunque  percettori  di  ammortizzatori
          sociali,  anche  in  deroga,  da  almeno  sei  mesi.  Resta
          comunque  fermo  quanto  previsto   dei   commi   4   e   5
          dell'articolo 8 del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160; 
              c)  di  lavoratori  definiti  «svantaggiati»  o  «molto
          svantaggiati» ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2
          del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del  6
          agosto 2008. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, si provvede  all'individuazione  dei
          lavoratori di cui alle lettere a), b)  ed  e)  del  n.  18)
          dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 
              5-quater. Le disposizioni di cui al primo  periodo  del
          comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai
          contratti collettivi nazionali, territoriali  ed  aziendali
          stipulati dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
          > > . 
              Si riportano, di seguito, i commi 2 e 3 dell'articolo 1
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3  luglio  2012,  n.
          153, S.O. : 
              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore 
              (In vigore dal 12 agosto 2012) 
              (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori. 
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
          assicura  altresi'  elementi   conoscitivi   sull'andamento
          dell'occupazione femminile, rilevando, in  particolare,  la
          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di
          parita' di trattamento.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e
          della valutazione di cui ai commi da 2  a  6  sono  desunti
          elementi  per  l'implementazione   ovvero   per   eventuali
          correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla
          presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del  quadro
          macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche
          del mercato del lavoro  e,  piu'  in  generale,  di  quelle
          sociali. > > .