Art. 28 Sospensione del certificato qualificato su richiesta del titolare 1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato, con la specificazione della sua durata, e' inoltrata al certificatore, secondo le modalita' indicate nel manuale operativo approvato dall'Agenzia. 2. Il certificatore verifica l'autenticita' della richiesta e procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalita' previste dal precedente comma 1.