Art. 28 
 
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive  alle
  decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei assicura il  piu'  ampio  coinvolgimento  delle  parti
sociali e delle categorie produttive nella fase di  formazione  della
posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo  scopo
il  Comitato  tecnico  di  valutazione  nonche'  le   amministrazioni
interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso  a  strumenti
telematici, consultazioni  delle  parti  sociali  e  delle  categorie
produttive. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro  (CNEL)  i  progetti  e  gli  atti  di  cui  all'articolo   6,
riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale.  Il
CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni  e  i
contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli  articoli  10  e  12
della legge 30 dicembre 1986, n.  936.  A  tale  fine  il  CNEL  puo'
istituire, secondo le norme  del  proprio  ordinamento,  uno  o  piu'
comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea. 
  3. Al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento  delle  parti
sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio  dei
Ministri  o  il  Ministro  per  gli  affari  europei  organizza,   in
collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori
possono essere invitati anche le associazioni nazionali  dei  comuni,
delle province e  delle  comunita'  montane  e  ogni  altro  soggetto
interessato. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo degli  articoli  10  e  12  della  legge  30
          dicembre  1986,  n.  936  (Norme  sul  Consiglio  nazionale
          dell'economia e  del  lavoro),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3, cosi' recita: 
              TITOLO II 
              Attribuzioni del CNEL e modalita' di svolgimento 
              «Art. 10 (Attribuzioni). - 1. In conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 99, secondo  e  terzo  comma,  della
          Costituzione, il CNEL: 
                a) esprime, su richiesta del Governo,  valutazioni  e
          proposte sui piu' importanti documenti ed atti di  politica
          e  di  programmazione  economica  e  sociale,   anche   con
          riferimento alle politiche comunitarie; 
                b) esamina, in apposite  sessioni,  il  Documento  di
          economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza, che il Governo presenta alle  Camere
          rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e  10-bis  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 
                c) approva in apposite sessioni con  periodicita'  da
          esso stesso stabilita, ovvero,  in  relazione  ad  esigenze
          specifiche,  su  richiesta  delle  Camere  o  del  Governo,
          rapporti  predisposti  da   apposito   comitato   o   dalla
          commissione  di  cui  all'articolo   16   sugli   andamenti
          generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli
          assetti   normativi   e    retributivi    espressi    dalla
          contrattazione collettiva, procedendo ad un  esame  critico
          dei dati  disponibili  e  delle  loro  fonti,  al  fine  di
          agevolare l'elaborazione di risultati univoci  sui  singoli
          fenomeni; 
                d) esprime proprie valutazioni  sull'andamento  della
          congiuntura economica in sessioni  semestrali,  dettando  a
          tal fine proprie  direttive  agli  istituti  incaricati  di
          redigere il rapporto di base; 
                e) esamina, sulla base dei rapporti  predisposti  dal
          Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e  a
          tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi
          delle Comunita' europee e degli altri Stati membri; 
                f) contribuisce all'elaborazione  della  legislazione
          che comporta indirizzi  di  politica  economica  e  sociale
          esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta
          delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province
          autonome; 
                g) puo' formulare osservazioni e proposte di  propria
          iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa
          presa in considerazione  da  parte  dell'assemblea  con  le
          stesse  modalita'  previste  per  la   propria   iniziativa
          legislativa; 
                h) compie studi e  indagini  di  propria  iniziativa,
          sulle materie di cui ai punti precedenti; 
                i) ha l'iniziativa legislativa; 
                l)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   ad   esso
          attribuite dalla legge.». 
              «Art.    12    (Contributo    all'elaborazione    della
          legislazione). - 1. Le osservazioni e le proposte del  CNEL
          vengono trasmesse al Governo, nonche' alle  Camere  e  alle
          regioni e alle province autonome, che  ne  disciplinano  le
          modalita'  di  utilizzazione  nell'ambito  dei   rispettivi
          ordinamenti. 
              2. Nelle materie di cui all'articolo 10  il  CNEL  puo'
          far pervenire alle Camere e al  Governo  i  contributi  che
          ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita'  delle
          Comunita' europee e di organismi  internazionali  ai  quali
          l'Italia partecipa.».