Art. 28 Il consiglio dell'ordine 1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto: a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti. 2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilita' di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. 3. Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. I consiglieri non possono essere eletti per piu' di due mandati. La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il precedente mandato. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o piu' consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parita' di voti, subentra il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. 7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. 8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la meta' dei suoi componenti. 9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio puo' eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 10. La carica di consigliere e' incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario. 11. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. 12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 51 della Costituzione: "Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini. La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.".