Art. 28 Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse 1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 21 febbraio 2014, )) n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica ed ambientale del servizio. (( 1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 1, comma 6 octies, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 e' il seguente: "Art. 1 Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale "1-6septies[omissis] 6-octies. "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4." 7-16quater[omissis]". - Il testo dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", e' il seguente: "Art. 7 "Norme per le imprese elettriche minori" 1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), dellalegge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 dellalegge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti. 3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici. 4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.".