Art. 28 
 
 
                    Riservatezza del procedimento 
 
  1. Tutti gli organi e  i  soggetti  chiamati  a  svolgere  funzioni
nell'ambito dei procedimenti disciplinati  dal  presente  regolamento
curano che la rispettiva attivita' sia espletata in  base  a  criteri
tali da assicurare la massima celerita' e speditezza delle  procedure
e nel rispetto dei  principi  e  delle  disposizioni  del  Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui   al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. 
  2. Gli organi e gli uffici preposti alla gestione  del  Fondo  sono
tenuti al segreto in ordine ai soggetti  interessati  all'accesso  ed
alle  relative  procedure,  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive  modificazioni.  Gli
atti dei procedimenti sono coperti  dal  segreto  di  ufficio;  degli
stessi e del loro contenuto  e'  vietata  la  pubblicazione.  Non  e'
ammessa la comunicazione a terzi delle  informazioni  riguardanti  lo
stato dei procedimenti, salvo che esibiscano  apposita  delega  degli
interessati. Gli atti sono custoditi, in forme idonee a garantirne la
massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente  dedicate,
accessibili soltanto al  personale  specificamente  incaricato  della
loro gestione e trattazione o a quello specificamente autorizzato dal
dirigente responsabile. Ciascun ufficio e' dotato di un registro, sul
quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei
singoli fascicoli ed  i  nominativi  degli  impiegati  specificamente
incaricati della loro trattazione o che,  per  giustificate  esigenze
d'ufficio, siano stati  ammessi  alla  loro  consultazione.  Analoghe
cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle
comunicazioni tra gli organi  interessati.  Trascorsi  quindici  anni
dalla definizione dei procedimenti di  accesso  al  Fondo,  gli  atti
relativi sono  trasmessi  agli  archivi  di  deposito  del  Ministero
dell'Interno, per le successive determinazioni  di  competenza  della
Commissione per lo scarto degli atti d'archivio in  conformita'  alla
normativa vigente in materia. 
  3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo  13  della
legge 23 febbraio 1999, n. 44,  il  Consiglio  nazionale  dell'ordine
professionale   di   appartenenza   dell'interessato    nonche'    le
associazioni  od  organizzazioni  indicate  nel   predetto   articolo
conservano i dati  indispensabili  all'identificazione  dei  soggetti
interessati con modalita' tali da assicurare la massima  riservatezza
e per un  periodo  di  tempo  comunque  non  superiore  a  quello  di
definizione del procedimento. 
  4.  Su  richiesta  dell'interessato,  il  prefetto  ed  i  Comitati
forniscono le informazioni sullo stato del  procedimento  compatibili
con i limiti di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio  1994,
          n. 415 (Regolamento per la disciplina  delle  categorie  di
          documenti sottratti al  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 giugno 1994, n. 150. 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 13  della  citata
          legge 23 febbraio 1999, n. 44: 
              "Art. 13. (Modalita' e termini per la  domanda).  -  1.
          L'elargizione e' concessa a domanda. 
              2. La domanda puo' essere  presentata  dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL).  La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite  del
          legale rappresentante e con il  consenso  dell'interessato,
          da associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in  apposito
          elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti danneggiati da attivita'  estorsive.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinati le condizioni ed i requisiti  per  l'iscrizione
          nell'elenco  e  sono  disciplinate  le  modalita'  per   la
          relativa tenuta. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e  5,  la  domanda
          deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il
          termine di centoventi  giorni  dalla  data  della  denuncia
          ovvero dalla data in cui l'interessato  ha  conoscenza  che
          dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a  far
          ritenere che l'evento lesivo consegue  a  delitto  commesso
          per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 
              4.  Per  i  danni  conseguenti  a  intimidazione  anche
          ambientale, la domanda deve essere presentata,  a  pena  di
          decadenza, entro il termine di un anno dalla  data  in  cui
          hanno avuto inizio le richieste  estorsive  o  nella  quale
          l'interessato e' stato per la  prima  volta  oggetto  della
          violenza o minaccia. 
              5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
          caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo  di
          atti di ritorsione, il pubblico ministero  abbia  disposto,
          con decreto motivato, le necessarie cautele per  assicurare
          la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
          essere  vittima  dell'evento  lesivo  o   delle   richieste
          estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere  dalla
          data in cui il decreto adottato dal pubblico  ministero  e'
          revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
          pubblico  ministero  decreto  motivato  per  le   finalita'
          suindicate e' omessa  la  menzione  delle  generalita'  del
          denunciante nella documentazione da acquisire ai  fascicoli
          formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416,  comma
          2, del codice di procedura penale,  fino  al  provvedimento
          che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.".