(Accordo-art. 28)
                             Articolo 28 
 
                     Ratifica, entrata in vigore 
 
  Ciascuna delle Parti  notifica  all'altra  parte  il  completamento
delle procedure costituzionali previste per quanto  la  concerne  per
l'entrata in vigore del presente Accordo, che ha validita'  il  primo
giorno del primo mese successivo  al  giorno  della  ricezione  della
seconda notifica. 
 
  Le disposizioni del presente Accordo abrogano quelle degli  Accordi
del 15 gennaio 1996 e del 29 gennaio 2001 nella misura in cui sono ad
esse contrarie. 
 
  In fede che, i rappresentanti delle Parti, debitamente  autorizzati
a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il
loro sigillo. 
 
  Fatto a Roma, il 30 gennaio 2012, in due copie in lingua italiana e
francese, i due testi facenti ugualmente fede. 
    

       Per il Governo                       Per il Governo
  della Repubblica italiana            della Repubblica francese

    
              Parte di provvedimento in formato grafico