Articolo 28 Ratifica, entrata in vigore Ciascuna delle Parti notifica all'altra parte il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo, che ha validita' il primo giorno del primo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica. Le disposizioni del presente Accordo abrogano quelle degli Accordi del 15 gennaio 1996 e del 29 gennaio 2001 nella misura in cui sono ad esse contrarie. In fede che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Roma, il 30 gennaio 2012, in due copie in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica francese Parte di provvedimento in formato grafico