Art. 28 
 
 
         Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione 
          di disposizioni in materia di obblighi tributari 
 
  1. All'articolo  35  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  i
commi da 28 a 28-ter sono abrogati. 
  2.  All'articolo  29,  comma  2,  ultimo   periodo,   del   decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  dopo  le   parole:   «Il
committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le  seguenti:
«e' tenuto, ove previsto, ad assolvere  gli  obblighi  del  sostituto
d'imposta ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e». 
  3. Al fine di potenziare le attivita'  di  controllo  sul  corretto
adempimento degli obblighi fiscali in materia di  ritenute  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende  disponibile
all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi  alle
aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite
dall'Istituto stesso. 
  4. Ai soli fini della validita'  e  dell'efficacia  degli  atti  di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e
contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di  cui
all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque  anni
dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. 
  5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma primo e' sostituito dal seguente:  «I  liquidatori  dei
soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  che  non
adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo della liquidazione  medesima  e  per
quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se
non provano di aver soddisfatto  i  crediti  tributari  anteriormente
all'assegnazione di  beni  ai  soci  o  associati,  ovvero  di  avere
soddisfatto crediti di ordine  superiore  a  quelli  tributari.  Tale
responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta  che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»; 
  b) al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il  valore  del
denaro e  dei  beni  sociali  ricevuti  in  assegnazione  si  presume
proporzionalmente equivalente alla quota  di  capitale  detenuta  dal
socio od associato, salva la prova contraria.». 
  6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e  5
non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi  rispetto  a
quelli vigenti. 
  7. All'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio
1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione  fiscale).  I  commi  28,  28-bis  e
          28-ter dell'art. 35 (Misure di  contrasto  dell'evasione  e
          dell'elusione  fiscale),  abrogati  dal  presente  decreto,
          disciplinano, per gli appalti di opere  o  di  servizi,  la
          responsabilita'   solidale    dell'appaltatore    con    il
          subappaltatore, per il versamento all'erario delle ritenute
          fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  dovute   dal
          subappaltatore in  relazione  alle  prestazioni  effettuate
          nell'ambito del rapporto di subappalto. 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  29  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  (Attuazione
          delle deleghe in  materia  di  occupazione  e  mercato  del
          lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.  30),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 29 (Appalto). - 1. (Omissis). 
              2. Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti, in caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il  responsabile  dell'inadempimento.  Il  committente
          imprenditore o datore di lavoro e'  convenuto  in  giudizio
          per il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
          eventuali   ulteriori   subappaltatori.   Il    committente
          imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella  prima
          difesa,  il  beneficio  della  preventiva  escussione   del
          patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e  degli  eventuali
          subappaltatori.  In  tal  caso  il   giudice   accerta   la
          responsabilita'  solidale  di  tutti  gli   obbligati,   ma
          l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti  del
          committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  solo  dopo
          l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore  e
          degli  eventuali  subappaltatori.  Il  committente  che  ha
          eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
          gli  obblighi  del  sostituto  d'imposta  ai  sensi   delle
          disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 29
          settembre 1973, n.  600,  e  puo'  esercitare  l'azione  di
          regresso nei confronti del coobbligato  secondo  le  regole
          generali. 
              3-3-ter (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600 reca «Disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2495 del codice
          civile: 
              «Art. 2495 (Cancellazione della societa'). -  Approvato
          il bilancio finale di liquidazione,  i  liquidatori  devono
          chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle
          imprese. 
              Ferma restando l'estinzione  della  societa',  dopo  la
          cancellazione i creditori sociali non  soddisfatti  possono
          far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
          concorrenza delle somme  da  questi  riscosse  in  base  al
          bilancio  finale  di  liquidazione,  e  nei  confronti  dei
          liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa  di
          questi.  La  domanda,  se  proposta  entro  un  anno  dalla
          cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima  sede
          della societa'». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.   36   (Responsabilita'   ed    obblighi    degli
          amministratori,  dei  liquidatori  e   dei   soci).   -   I
          liquidatori dei  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare,
          con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute  per
          il  periodo  della  liquidazione  medesima  e  per   quelli
          anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte
          se non provano di  aver  soddisfatto  i  crediti  tributari
          anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati,
          ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine  superiore  a
          quelli  tributari.  Tale  responsabilita'  e'   commisurata
          all'importo dei crediti  d'imposta  che  avrebbero  trovato
          capienza in sede di graduazione dei crediti. 
              La  disposizione  contenuta  nel  precedente  comma  si
          applica  agli  amministratori  in  carica  all'atto   dello
          scioglimento della societa'  o  dell'ente  se  non  si  sia
          provveduto alla nomina dei liquidatori. 
              I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso  degli
          ultimi due  periodi  d'imposta  precedenti  alla  messa  in
          liquidazione danaro o altri beni  sociali  in  assegnazione
          dagli amministratori o hanno  avuto  in  assegnazione  beni
          sociali   dai   liquidatori   durante   il   tempo    della
          liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte
          dovute dai soggetti di cui al primo comma  nei  limiti  del
          valore dei beni stessi, salvo le  maggiori  responsabilita'
          stabilite dal codice civile. Il valore  del  denaro  e  dei
          beni  sociali   ricevuti   in   assegnazione   si   presume
          proporzionalmente  equivalente  alla  quota   di   capitale
          detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria. 
              Le responsabilita' previste dai commi  precedenti  sono
          estese agli amministratori che  hanno  compiuto  nel  corso
          degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in
          liquidazione  operazioni  di  liquidazione   ovvero   hanno
          occultato attivita' sociali anche mediante omissioni  nelle
          scritture contabili. 
              La  responsabilita'  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
          accertata dall'ufficio delle imposte con atto  motivato  da
          notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              Avverso  l'atto  di  accertamento  e'  ammesso  ricorso
          secondo le disposizioni relative al contenzioso  tributario
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo  comma  dell'art.
          39.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino   della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,  n.  337),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 19. (Disposizioni applicabili alle  sole  imposte
          sui redditi) 
              1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15,  32,
          33, 34, 35, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.».