Art. 28 
 
                    Valutazione unica degli PSUR 
 
  1. Per i medicinali autorizzati in piu' Stati membri e, nei casi di
cui ai commi da 4 a 6 dell'art. 26, per tutti i medicinali contenenti
la stessa sostanza attiva o la stessa associazione di sostanze attive
e per i quali e' stata fissata una data di riferimento  per  l'Unione
nonche' la frequenza dei rapporti periodici  di  aggiornamento  sulla
sicurezza, e' effettuata una  valutazione  unica  di  detti  rapporti
secondo la procedura prevista dall'articolo107-sexies della direttiva
2001/83/CE.