Art. 28 Valutazione unica degli PSUR 1. Per i medicinali autorizzati in piu' Stati membri e, nei casi di cui ai commi da 4 a 6 dell'art. 26, per tutti i medicinali contenenti la stessa sostanza attiva o la stessa associazione di sostanze attive e per i quali e' stata fissata una data di riferimento per l'Unione nonche' la frequenza dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, e' effettuata una valutazione unica di detti rapporti secondo la procedura prevista dall'articolo107-sexies della direttiva 2001/83/CE.