Art. 28 
 
            Modalita' di acquisizione delle informazioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  contenute  nell'art.
27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza
della persona per la quale e' richiesto il rilascio del NOS: 
    a) dalla questura competente per territorio; 
    b) dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri  ovvero  dal
Gruppo  eventualmente  istituito  nel  suo  ambito,  competente   per
territorio; 
    c) dal comando provinciale della Guardia  di  finanza  competente
per territorio. 
  2. La questura, il comando provinciale  dell'Arma  dei  Carabinieri
ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il  comando
provinciale della Guardia di finanza cui e' rivolta la  richiesta  di
informazioni, provvede a: 
    a) svolgere gli accertamenti sulla base delle  notizie  esistenti
agli atti, o comunque disponibili; 
    b) effettuare le interrogazioni delle  banche  dati  disponibili,
acquisendo  aggiornati  elementi  conoscitivi   in   relazione   alle
segnalazioni rilevate; 
    c) acquisire, in relazione  alle  persone  oggetto  dell'indagine
conoscitiva che  abbiano  risieduto  o  domiciliato  anche  in  altre
localita' italiane per periodi superiori a 1  anno,  le  informazioni
d'interesse presso le articolazioni competenti per territorio; 
    d)  acquisire  presso  gli  uffici  giudiziari  le   informazioni
d'interesse riferite a  procedimenti  definiti  o  in  corso  nonche'
presso le prefetture le notizie concernenti  condotte  depenalizzate,
che abbiano comunque attinenza con la  valutazione  di  affidabilita'
del soggetto da abilitare; 
    e) verificare l'eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti
ed altre situazioni patrimoniali pertinenti; 
    f) verificare l'esistenza di ulteriori notizie  utili  presso  la
questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia; 
    g)  compilare  un  "Modello  informativo",  riepilogativo   degli
elementi  informativi  acquisiti,  conforme  al   modello   approvato
dall'UCSe. 
  3. Per l'acquisizione delle informazioni riferite ad  un  cittadino
italiano: 
    a) residente all'estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera
b), e'  interessata,  in  relazione  all'ultima  residenza  avuta  in
Italia,  la  questura  o  il  comando   provinciale   dell'Arma   dei
Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel
suo ambito, o  il  comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza,
competente per territorio; 
    b) che non abbia  mai  risieduto  in  Italia,  e'  competente  la
questura o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma. 
  4. All'acquisizione delle informazioni presso i  competenti  organi
di Paesi  esteri,  di  organizzazioni  internazionali  e  dell'Unione
europea provvede l'UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei  NOS
da parte  dell'autorita'  delegata  ai  sensi  dell'art.  24.  L'UCSe
assolve,  inoltre,  agli  obblighi  di  collaborazione   assunti,   a
condizione di reciprocita', in ambito  internazionale  e  dell'Unione
europea.