Art. 28 Modalita' di acquisizione delle informazioni 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza della persona per la quale e' richiesto il rilascio del NOS: a) dalla questura competente per territorio; b) dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ovvero dal Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito, competente per territorio; c) dal comando provinciale della Guardia di finanza competente per territorio. 2. La questura, il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il comando provinciale della Guardia di finanza cui e' rivolta la richiesta di informazioni, provvede a: a) svolgere gli accertamenti sulla base delle notizie esistenti agli atti, o comunque disponibili; b) effettuare le interrogazioni delle banche dati disponibili, acquisendo aggiornati elementi conoscitivi in relazione alle segnalazioni rilevate; c) acquisire, in relazione alle persone oggetto dell'indagine conoscitiva che abbiano risieduto o domiciliato anche in altre localita' italiane per periodi superiori a 1 anno, le informazioni d'interesse presso le articolazioni competenti per territorio; d) acquisire presso gli uffici giudiziari le informazioni d'interesse riferite a procedimenti definiti o in corso nonche' presso le prefetture le notizie concernenti condotte depenalizzate, che abbiano comunque attinenza con la valutazione di affidabilita' del soggetto da abilitare; e) verificare l'eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti ed altre situazioni patrimoniali pertinenti; f) verificare l'esistenza di ulteriori notizie utili presso la questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia; g) compilare un "Modello informativo", riepilogativo degli elementi informativi acquisiti, conforme al modello approvato dall'UCSe. 3. Per l'acquisizione delle informazioni riferite ad un cittadino italiano: a) residente all'estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), e' interessata, in relazione all'ultima residenza avuta in Italia, la questura o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel suo ambito, o il comando provinciale della Guardia di finanza, competente per territorio; b) che non abbia mai risieduto in Italia, e' competente la questura o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma. 4. All'acquisizione delle informazioni presso i competenti organi di Paesi esteri, di organizzazioni internazionali e dell'Unione europea provvede l'UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei NOS da parte dell'autorita' delegata ai sensi dell'art. 24. L'UCSe assolve, inoltre, agli obblighi di collaborazione assunti, a condizione di reciprocita', in ambito internazionale e dell'Unione europea.