Art. 28 
 
 
            Strumenti soggetti a riduzione o conversione 
 
  1. La riduzione o la conversione e' disposta con  riferimento  alle
riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e  gli  strumenti  di
capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili
nei fondi propri su base individuale, quando  si  realizzano  per  la
banca i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). 
  2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera
a), si realizzano per il gruppo, la riduzione  o  la  conversione  e'
disposta con riferimento a: 
    a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti
di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri  su
base individuale o consolidata; 
    b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti
di capitale emessi da un soggetto  indicato  all'articolo  2  diverso
dalla  capogruppo  e  computabili  nei  fondi  propri  su  base   sia
individuale sia consolidata; se del  gruppo  fa  parte  una  societa'
avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in
conformita' dell'articolo 30. 
  3. La riduzione o la conversione e' disposta  nell'ordine  indicato
dall'articolo 52, comma 1, lettera  a),  punti  i),  ii)  e  iii),  e
lettere b) e c). Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.