Art. 28 
 
                        Unita' non utilizzate 
 
  1. Qualora l'unita' di sangue e di emocomponente richiesta  per  la
trasfusione non venga utilizzata, il medico richiedente garantisce la
restituzione della stessa al  servizio  trasfusionale  fornitore  nel
piu' breve tempo possibile. 
  2.  Le  modalita'  operative  per  la  gestione  delle  unita'  non
utilizzate sono dettagliate nell'Allegato VII, Parte E.