Art. 28 
 
 
Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,  n.
                                 234 
 
  1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: 
  «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea).  -
1. Al fine di consentire il tempestivo  adeguamento  dell'ordinamento
interno agli obblighi  imposti  dalla  normativa  europea,  nei  soli
limiti occorrenti per l'adempimento  degli  obblighi  medesimi  e  in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di
euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,  con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle  sole  spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato, per un corrispondente importo, delle somme del  fondo  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e,
quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».