Art. 28 
 
               Consolidamento integrale (articolo 24, 
             paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Gli elementi dell'attivo e del passivo e  le  operazioni  «fuori
bilancio» nonche' i proventi e gli oneri delle  imprese  incluse  nel
consolidamento sono ripresi integralmente nel  bilancio  consolidato,
salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 31.